Le risposte nazionali di alcuni stati membri dell'ue alla crisi dello spostamento ambientale. particolare riferimento al caso italiano
Resumen: Le direttive 2001/55/CE e 2011/95/UE e la possibilità per gli Stati membri dell’UE di concedere anche forme di protezione nazionali. −2. Finlandia. −2.1. Protezione umanitaria per motivi ambientali. −2.2. Protezione temporanea. −3. Svezia. −4. Cipro. −5. Italia. −5.1. La protezione speciale per motivi umanitari (art. 19, cc. 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998). −5.1.1. Evoluzione legislativa della protezione umanitaria. −5.1.2. L’applicazione della protezione speciale per motivi umanitari allo sfollamento ambientale: i recenti sviluppi giurisprudenziali della Corte di Cassazione. −5.2. Il permesso di soggiorno per calamità nel Paese d’origine dello straniero (art. 20-bis, d.lgs. n. 286/1998). −5.3. Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali (art. 20, d.lgs. n. 286/1998). −5.3.1. Differenze tra le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali e il permesso di soggiorno per casi di calamità. −5.3.1.1. Una diversa fattispecie: disastro naturale contro calamità. −5.3.1.2. Determinazione dello statusdi protezione su base individuale o di gruppo: la necessità di un afflusso massiccio di sfollati nel contesto delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. −5.3.2. Contenuto delle misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali. −6. Conclusioni. 1. Le direttive 2001/55/CE e 2011/95/UE e la possibilità per gli Stati membri dell’UE di concedere anche forme di protezione nazionali.L’origine delle due direttive si trova nel Consiglio europeo di Tampere, che ha tenuto una sessione speciale in questa città meridionale finlandese il 15 e 16 ottobre 19991. Entrambe sono state concepite sulla base della solidarietà tra tutti gli Stati membri, data la crescente pressione migratoria sugli Stati i cui confini esterni costituiscono la frontiera europea, e hanno rappresentato delle tappe nel processo di creazione di una politica comune dell’UE in materia di asilo e migrazione.Da un lato, il Consiglio europeo ha chiesto al Consiglio di intensificare gli sforzi per raggiungere un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati e alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire una sorta di riserva finanziaria per le situazioni di afflusso massiccio di rifugiati che necessitano di protezione temporanea2. Il risultato è stata la *Sottoposto a referaggio.Questo contributo fa parte del dossier di studi La sfida della migrazione climatica, a cura di Susana Borras Pentinat e AngelaCossiried è frutto del Progetto CLIMOVE, finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione Europea con l’accordo di sovvenzione Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2020) n. 101031252 dell’Università degli Studi di Macerata (Italia). Gli articoli riflettono solo il punto di vista degli autori e la REA non è responsabile dell’uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.**Professore Assistente–Universidad del Atlántico Medio.1Consiglio europeo, Tampere European Council. Presidency Conclusions, 15-16 Ottobre1999.2Ibid., paragrafo 16.
Idioma: Italiano
Año: 2024
Publicado en: Diritto pubblico europeo. Rassegna online 21, 1 (2024), 532-558
ISSN: 2421-0528

Tipo y forma: Article (Published version)
Exportado de SIDERAL (2024-09-20-13:02:08)


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 Notice créée le 2024-09-20, modifiée le 2024-09-20


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